I nonni hanno diritto di mantenere rapporti affettivi con i loro nipoti

Il diritto dei nonni di visitare e tenere con sé i nipoti è riconosciuto e disciplinato dal Codice civile che riconosce espressamente a queste figure parentali la possibilità di mantenere rapporti significativi con i rispettivi nipoti.
ll legislatore riconosce agli ascendenti il diritto di frequentare i nipoti perché ritenuto fondamentale per la crescita e lo sviluppo degli stessi e, se i genitori impediscono ai nonni di mantenere tali relazioni, questi ultimi possono rivolgersi al Giudice per tutelare il proprio diritto di visita.
Quando non è sufficiente il buon senso a far superare le frizioni fra gli adulti, per assicurare il beneficio di una frequentazione fra ascendenti e nipoti, bisogna rivolgersi al proprio avvocato di fiducia e fare ricorso al Giudice che, previa una valutazione che mira al prevalente interesse del minore, deve suggerire un progetto educativo e formativo, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, come espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale e affettiva del nipote (in questo senso illuminante Cass. n. 15238/2018).
Deve essere garantita la possibilità per i nonni di prendere parte attivamente alla vita dei nipoti mediante la costruzione di un rapporto relazionale e affettivo, in maniera tale da favorire il sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità.
Peraltro, a tale diritto degli ascendenti, corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi anche con i nonni, diritto riconosciuto anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico (così Cass. n. 19780/2018).
Non è il minore a dovere offrirsi per soddisfare un interesse dei nonni a frequentarlo, ma è l’ascendente a dovere prestarsi a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa, non solo arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, ma anche contribuire all’interesse del discendente.
Si tratta di individuare le corrette modalità con cui riconoscere il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, tenuto conto del primario interesse del minore, principio guida proclamato da molteplici fonti internazionali quali la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, anche europee (la Carta dei diritti fondamentali dell’UE; gli artt. 8 e 14 della CEDU).
L’interesse superiore del minore deve quindi comunque costituire la considerazione determinante e, a seconda della natura e gravità della situazione, deve prevalere su quello dei genitori e anche degli altri familiari.
La Corte di cassazione, ancora nel 2023 e nel 2024, ha affermato che, prima di imporre ai bambini una relazione con gli ascendenti, laddove vi sia una opposizione dei genitori, bisogna verificare che i nonni siano in grado di prendere fruttuosamente parte attiva alla vita dei nipoti attraverso la costruzione di un rapporto relazionale e affettivo che consenta un sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità e bisognerà accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda.
Il Giudice, dunque, su ricorso proposto dai nonni, dovrà svolgere una istruttoria volta a esaminare il complesso insieme delle relazioni famigliari, affidando ogni necessaria indagine ai Servizi sociali e a agli psicologi competenti nella materia, indagando la preesistenza di una relazione tra nonni e nipoti e l’interesse dei minori a che tale relazione sia mantenuta e coltivata.