Il diritto di conoscere le proprie origini del figlio adottato

Tutti hanno diritto di conoscere le proprie origini e, in particolare, ne ha diritto il figlio adottato, per trovare sé stesso ed eventualmente risolvere crisi di identità.
Il diritto a conoscere le proprie origini è riconosciuto:
– dall’art.7 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e a essere allevato da essi) ;
– dall’art.30 della Convenzione dell’Aja (Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all’identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l’accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l’assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato).
La giurisprudenza della Corte Europea, nel riconoscere tale diritto, richiama l’articolo 8 della CEDU che tutela il diritto all’identità e allo sviluppo personale a cui equipara quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno.
A tale sviluppo contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l’interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell’identità personale, ad esempio l’identità dei propri genitori.
La normativa italiana (art. 28 della legge n. 184/1983) dà la possibilità all’adottato di età di fare richiesta al Tribunale dei minorenni (Tribunale della Famiglia) per conoscere l’identità dei propri genitori biologici.
Si presenta un ricorso al Giudice del luogo di residenza dell’adottato che, disposta una adeguata istruttoria e assunte le necessarie informazioni, in modo idoneo a garantire la massima riservatezza ed il rispetto della dignità della donna, può autorizzare l’accesso alle informazioni richieste relative al genitore biologico.
Mentre in passato, la legislazione nazionale offriva protezione assoluta al desiderio di anonimato della madre, a seguito della Sentenza n.278/2013 della Corte costituzionale, su richiesta del figlio, il Giudice deve interpellare la madre biologica che a suo tempo abbia espresso la volontà di non voler essere nominata, chiedendole se intende confermare o revocare tale sua volontà di anonimato.
Se la madre conferma la volontà di restare anonima il ricorso verrà respinto: viceversa il Giudice emetterà un decreto autorizzando il rilascio di copia del fascicolo relativo alla adozione.
Nel caso infine che, a seguito delle ricerche, la madre risulti deceduta, o siano trascorsi più di cento anni dalla sua dichiarazione di voler rimanere anonima, il Giudice autorizza il rilascio della copia del fascicolo.
Scoprire le proprie origini vuol dire avere accesso al fascicolo recante la storia della propria adozione, una scoperta per la quale si suggerisce, sempre e comunque, di essere supportati psicologicamente da un esperto.