Il principio di non dispersione o acquisizione della prova in appello
Il principio di non dispersione (o acquisizione) della prova nel giudizio di appello.
L’argomento appare interessante alla luce delle nuove discipline del procedimento civile telematico.
Cosa succede quando la parte che appella una sentenza di primo grado non ri-produce un documento già inserito da controparte nel fascicolo di primo grado del giudizio e si limita a richiamare il fatto come rappresentato dal documento cartaceo non presente agli atti?
La Suprema Corte aveva più volte affermato che, nel rispetto dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, le prove acquisite nel processo sono definitive e devono essere conservate alla cognizione del giudice, onerando però la parte che se ne voleva servire in appello, di riprodurle o, comunque, attivarsi per ottenere una copia dalla Cancelleria.
In buona sostanza, dovendo il Giudice d’appello procedere ad un autonomo e diretto riesame del documento, pur già vagliato dal Giudice di primo grado, la parte appellante aveva l’onere di ri-produrli in copia, soprattutto qualora la controparte restasse contumace o comunque decidesse di non depositare il proprio fascicolo di primo grado.
Tali principi sono stati recentemente ripresi dalle Sezioni Unite (S.n.4825/2023) anche alla luce del nuovo sistema di servizi informatici che hanno sostituito gran parte delle operazioni di deposito e notifica degli atti giudiziari che, in passato, erano curati dagli operatori di Cancelleria.
Con la c.d. riforma “Cartabia”, successiva alla pandemia covid, il fascicolo del processo non distingue più quello dell’ufficio da quello di parte e, tutti documenti prodotti dalle parti, “restano” a disposizione per l’estrazione di copie o duplicati informatici.
Resta il problema per i giudizi d’appello basati su situazioni miste (documenti cartacei in primo grado e telematici in appello), posto che la riforma è andata a regime nel giugno del 2023 e che, anche le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio, come noto, possono avvenire con modalità analogiche o telematiche.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha ritenuto quindi di modificare il precedente orientamento, stabilendo il principio per cui l’efficacia probatoria di un documento depositato in giudizio spiega i proprio effetti anche nei successivi gradi di giudizio, senza che abbia rilievo il fatto che non venga ri-prodotto dalla parte che non vi ha interesse.
Il Giudice d’appello potrà quindi fondare la propria decisione anche solo sulla trascrizione di tale documento fatta nell’atto di appello o sulla descrizione del documento fatta nella sentenza appellata, superando in parte l’onere imposto dall’art.2697 c.c., proprio grazie ad un ripensamento del principio di acquisizione e non dispersione della prova.