Si può domandare la separazione e il divorzio con lo stesso ricorso

«In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Così si è espressa la Corte di cassazione nella recente Sentenza n.28727/2023.
Possiamo quindi affermare che oggi è molto più agevole il raggiungimento di accordi per la soluzione del conflitto coniugale, già al momento della separazione.
Tale domanda cumulata (separazione e divorzio) è possibile a seguito della recente riforma c.d. Cartabia che ha introdotto l’art.473-bis.n.49 c.p.c. intitolato: Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che recita:
«Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
In precedenza, l’ordinamento non consentiva di cumulare le due domande (di separazione e divorzio) e, pertanto, i coniugi dovevano presentare prima un ricorso di separazione e, successivamente, decorso il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento di separazione, potevano presentare ricorso per il divorzio.
La sentenza della Suprema Corte sopra citata, ha chiarito che tale possibilità di domandare, con un unico ricorso, sia la separazione personale dei coniugi che il divorzio, è offerta anche per le separazioni consensuali e i divorzi congiunti (salvo dover attendere il decorso di sei mesi dal passaggio in giudicato della separazione personale perché lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio abbia effetto).
Laddove si ravvisi dunque una irreversibilità della crisi matrimoniale, in un’unica sede, con indubbio risparmio di energie processuali, è possibile raggiungere un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l’esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni, o maggiorenni non ancora autosufficienti.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra menzionata, ha chiarito che tale possibilità, già riconosciuta per le separazioni ordinarie, deve essere riconosciuta ai coniugi anche nel caso di separazioni consensuali e divorzi congiunti.